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Sesso in luoghi pubblici, cosa c'è da sapere


approfondimenti 11.09.2020 29   |   Canali: carsex camporella leggi

Sesso in luoghi pubblici, cosa c'è da sapere

Fare sesso all’aperto e in luoghi pubblici può essere un’esperienza molto trasgressiva. Merito delle possibilità di infrangere un tabù, di dedicarsi all’esibizionismo o, semplicemente, di avere un posto in cui sfogare le proprie voglie. Di tanto in tanto, si può preferire un'avventura da Carsex a una impersonale camera d’albergo.

E sarebbe anche magnifico poter fare sesso ovunque e senza alcuna limitazione, se non fosse che occorre necessariamente prendere in considerazione gli aspetti legali del sesso consumato in luoghi pubblici.

In questo articolo, approfondiamo proprio la sfera giuridica inerente al Carsex e al sesso consumato all’aperto in generale.

Il concetto di atto osceno e di luogo pubblico

Quando si tratta di sesso in luoghi pubblici, la fattispecie legale è quella degli atti osceni, disciplinati dall’art. 527 del codice penale italiano, sottoposto, dal 1999 a oggi, a continui mutamenti in linea con il comune sentire.

L’emendamento più vistoso è comparso nel 2016, quando il primo comma dell’articolo ha subito un’importante conversione, prevedendo non più la reclusione ma un illecito amministrativo. Infatti, il capoverso di apertura dell’articolo recita che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Poche righe più sopra abbiamo già rilevato come la norma qui in questione stia progressivamente cambiando col tempo. Questo avviene perché, come si può facilmente intuire, l’articolo 527 (e in particolare il primo comma), tira in ballo due elementi pressoché soggettivi.

Nello specifico, le zone d’ombra della legge vertono sul concetto di:

1. pudore;
2. luogo pubblico.

Per quanto concerne il primo punto, è chiaro che il pudore - tirato in ballo dagli atti osceni - sia qualcosa dai contorni soggettivi. La giurisprudenza ha tentato di specificare meglio l'offesa al pudore sessuale, dichiarando atto osceno qualsiasi manifestazione di concupiscenza, sensualità e inverecondia sessuale compiuta su altri o su se stesso.

Fortunatamente, il legislatore non si è fermato alla mera definizione tanto che:

un atto osceno, per essere tale, deve offendere in modo intenso la morale e il pudore così da destare, in chi vi assista, disgusto e repulsione.

Si capisce bene, quindi, che il parametro di atto osceno è per lo più influenzato dagli occhi di chi guarda.

Nemmeno il concetto di luogo pubblico è esente da interpretazioni soggettive e, pertanto, anche in questo caso, il legislatore è intervenuto per fare un po' di chiarezza.

Con luogo pubblico si intendono:

  • tutti i luoghi a cui è possibile accedere senza alcun tipo di limitazione: giardini, strade, piazze, parcheggi gratuiti, etc.;
  • luoghi aperti al pubblico: si differenziano dai primi perché, in questi luoghi, è possibile accedervi a determinate condizioni (per esempio, pagando un ticket di ingresso);
  • luogo esposto al pubblico: in questo caso, la coppietta può essere colta in flagrante nonostante altre persone non possano accedere direttamente al luogo in essere (si pensi all'interno di un'automobile visibile dai finestrini).


Quando è previsto il carcere?

Il secondo comma dell'articolo 527 del codice penale è meno soggetto a sfumature interpretative. La maggiore certezza del diritto deriva, in realtà, dal fatto che questo capoverso prevede la detenzione.

Infatti, si deve considerare che la pena della reclusione si applica da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Si comprende bene che se gli atti osceni avvengono dentro o in prossimità di luoghi dedicati a minorenni (una scuola o un parco divertimenti), la pena non sarà più soltanto amministrativa ma detentiva.

La minorità menzionata dal secondo comma non si limita a quella anagrafica, ma investe anche la sfera psichica. Quindi, se si fa sesso all'aperto vicino a un centro di riabilitazione o un ospedale, si rischia la massima pena detentiva.

Inoltre, è opportuno rilevare che il capoverso non menziona specificatamente che all'atto assista un minore. Questo significa che, a prescindere dalla sua presenza o meno, sarà comunque comminato l'illecito penale.


La colposità

Il terzo e ultimo comma dell'articolo 527 prevede che se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.

Quando la giurisprudenza tira in ballo la colpa, intende riferirsi alla mancanza di intenzionalità. In questo caso, quindi, si fa riferimento alla possibilità di fare sesso in luogo pubblico senza la precisa intenzione di offendere il pudore altrui.

Alla luce di quanto scritto finora, può risultare difficile capire come sia possibile fare sesso in luogo pubblico e avvalersi della colpa.

Questo accade quando, per esempio, si fa sesso nella propria abitazione davanti a una finestra. Oppure, ed è forse il caso più frequente, quando si fa carsex appartati in una buia stradina isolata di campagna avendo premura di celare i finestrini con panni, fogli di giornale o in qualsiasi altro modo.

In tutti questi casi, se si viene beccati da una pattuglia o segnalati da privati alle forze dell'ordine, si corre il rischio di dover pagare una multa da un minimo di 51 € a un massimo di 309 €.


Conclusioni

Dunque, occorre rinunciare al Carsex e al sesso in luoghi pubblici?

In realtà no! Basta scegliere posti assolutamente isolati e in condizioni tali da permettere di ricomporsi nel minor tempo possibile. La camporella ha ancora lunga vita!


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