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SONO MAGGIORENNE ESCI

Violenza sessuale: ieri e oggi

531 interventi
8 anni fa
Coppia
Veneto, Padova
Qui dal 11.07.2012 -
Veramente sempre più strano questo mondo 😭

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Quotato da Bull79tn,
Quotato da MasaHitomi,
@Bull no! Ci hai asfissiati per 70 pagine che esiste....e la stai facendo tu! Ogni volta che attacchi un uomo (lo fai anche con le donne, ma ormai abbiamo capito che sei ginofobico, quindi non ce la prendiamo e ti siamo vicine 💗)
Quindi ci hai [...]
Fammi capire.

Se un uomo dice che esiste anche la violenza sugli uomini oltre che quella sulle donne...vuol dire che è un maschilista che odia le donne.

Ma se una donna dice che la violenza sugli uomini è un caso rarissimo (senza avere le percentuali ma sparando totalmente a caso) non è una femminista...ma una donna obiettiva.

Se un uomo afferma che una donna sovrappeso la trova sgradevole è un maleducato.
Ma se una donna dice che un uomo normodotato è mediocre esprime solo un proprio gusto soggettivo in maniera educata e gentile.

Se un uomo da sempre ragione ad una donna in tutte le sue paranoie non è zerbino...ma galante.

Sono punti di vista...ma non sempre condivisibili...
.

Bull basta con gli o.t ..incominci a trollare troppo , non è che abbiamo il bebè qui da stare a guardare ogni tre post, lascia spazio agli altri e scendi dal pulpito o attieniti all argomento
Grazie

8 anni fa
Coppia
Veneto, Padova
Qui dal 11.07.2012 -
Quotato da Maratgtow,
Quotato da padovani,
Veramente sempre più strano questo mondo 😭
Tutto scorre...
Notiamo 😎 🙂

8 anni fa
Singolo
Friuli Venezia Giulia, Pordenone
CERTIFICATO

Qui dal 30.07.2013 -
Quotato da Maratgtow][quote=Cpbixo,
Sullo stupro subito dall'uomo non mi voglio più esprimere perché il fatto, semplicemente, non può sussistere.
Mi permetto di dissentire da questa tua affermazione, se desideri conoscere degli uomini stuprati basta che ti fai un giro in qualsiasi prigione, di qualsiasi parte del mondo, vedrai che ne trovi tantissimi.

8 anni fa
Singolo
Friuli Venezia Giulia, Pordenone
CERTIFICATO

Qui dal 30.07.2013 -
Quotato da Maratgtow,
Quotato da Tomas47,

Mi permetto di dissentire da questa tua affermazione, se desideri conoscere degli uomini stuprati basta che ti fai un giro in qualsiasi prigione, di qualsiasi parte del mondo, vedrai che ne trovi tantissimi.
Vengono stuprati anche dalle donne.
Si certo io mi ricordo di uno scandalo su dei prigionieri, iracheni, che venivano seviziati e stuprati analmente con i manganelli anche da soldati americani di sesso femminile. Era per tv non ve lo ricordate?

8 anni fa
Singolo
Friuli Venezia Giulia, Pordenone
CERTIFICATO

Qui dal 30.07.2013 -
Quotato da outsider76,
Quotato da Tomas47,
Quotato da Maratgtow][quote=Cpbixo,
Sullo stupro subito dall'uomo non mi voglio più esprimere perché il fatto, semplicemente, non può sussistere.
Mi permetto di dissentire da questa tua affermazione, se desideri conoscere degli uomini stuprati basta che ti fai un giro in qualsiasi prigione, di qualsiasi parte del mondo, vedrai che ne trovi tantissimi.
Si parla di uomini che subiscono violenza da parte di donne, daje su, non ti ci mettere pure tu 🙂
Tra l'altro non credo che si possa escludere del tutto @bixo, dovendo considerare violenza tutta una serie di situazioni di possibile non consensualità, quindi appunto in presenza di forte assunzione di alcool per esempio se ne può parlare, e ti assicuro, non è un'erezione che dà il mio consenso come il contrario.
In ogni caso rimane il valore quantitativo generale degli stupri ad opera degli uomini. Sostenere il contrario semplicemente non può essere preso in considerazione.
Be, che il numero di stupratori sia numericamente a favore del sesso maschile questo e abbastanza chiaro, ma che le vittime siano solo donne, questo e una supposizione scorretta, ne sanno qualcosa anche le trans, le trav, i gay, specie se si trovano in situazioni particolari come la detenzione, o la prostituzione, io ho portato un caso famoso, dove nel branco che stuprava vi erano anche donne che hanno partecipato allo stupro. La violenza di qualsiasi tipo sia non e una cosa solo maschile, essa si rispecchia anche nel mondo femminile, poi che la forza e la maggior prestanza fisica favorisca la violenza maschile a quella femminile e chiaro e facile da capire. Pero ricordatevi che nel momento in cui le forze si invertono anche le donne usano violenza sugli uomini, magari non di tipo sessuale ma psicologico e fisico sicuramente. Un esempio sono le badanti, che ha volte diventano le aguzzine di vecchi pensionati inermi.

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Oggi la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia con una sentenza, la prima che riguarda maltrattamenti in famiglia, per aver discriminato una donna e perché «non agendo prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta, le autorità italiane hanno privato la segnalazione di qualsiasi effetto, creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che alla fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio». La sentenza sarà definitiva tra tre mesi se non ci sarà ricorso delle parti.
A presentare il ricorso è stata Titti Carrano, avvocata e presidente D.i.Re, la rete dei Centri antiviolenza: “Nella storia di questa donna ci sono tutti gli elementi di violenza ripetuta, grave e soprattutto sottovalutata e non riconosciuta. La donna aveva denunciato più volte, aveva anche chiesto aiuto, ma il Comune non aveva ritenuto la situazione così grave. La donna si era rivolta a una casa rifugio a Udine, ma il Comune non aveva voluto pagare la retta perché non riteneva la sua situazione così grave. Per un po’ di tempo lei era rimasta gratuitamente, ma poi era tornata a casa, sentendosi totalmente abbandonata dalle istituzioni”, ha raccontato.

Che cosa è mancato? Valutazione del rischio, riconoscimento della violenza, non si è creduto alle parole della donna? Cosa ha rallentato, bloccato le leggi, le procedure, i protocolli a tutela di donne vittime di violenza e dei loro figli? Da anni i centri antiviolenza lo dicono. Le leggi ci sono, quello che manca è una adeguata formazione, competenze che rendano capaci di riconoscere la violenza, di valutare quanto sia elevato il rischio e di intervenire velocemente mettendo in protezione la donna con i figli. Pesa ancora il pregiudizio sessista sulla credibilità della donna perché troppi stereotipi remano contro le donne e la loro testimonianza accade ancora non sia ritenuta attendibile.

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Buongiorno! Siamo a pagina 72 credo che questa parte di forum possiamo considerarlo un momento serio di testimonianza ,tutti insieme contro le violenze domestiche, acclarato ormai grazie all apporto di alcuni di noi, che anche un maschio può essere vittima di tale violenza, un atteggiamento adulto è quello di informarsi e testimoniare i passi avanti della legge

Quello di cui parlavo molte pagine fa, ve lo ho postato qui sopra, siamo stati condannati da Strasburgo per la mancata applicazione delle norme causando in pratica la morte del figlio della vittima.

Io scriverò più tardi alla redazione perché ritengo che queste testimonianze e dialoghi tra noi possano servire a migliorare la situazione è che anche se lo scopo del sito è ludico un po’ di impegno civile non guasta.

In questo senso trovo sterile è puerile continuare a parlare solo e unicamente di un aspetto marginale del problema .
Quindi ben accette sono le testimonianze dei meccanismi che non tutelano noi dagli atti di violenza a prescindere dal sesso delle vittime .

Mi pare ovvio , a questo punto ,che chi non volesse interpretare in maniera positiva la chiusura di una diatriba che può rendere proficuo il discorso incatenandolo a un solo aspetto ormai del tutto superato (la legge parla ed è applicata genericamente ai familiari ,quindi ne godono tutte le vittime) per qualche strano motivo non vuole portare avanti il discorso e ne ha la facoltà

Non ha la facoltà di trollarlo però,perché gli o.t. Reiterati E i trollaggi sono fuori dal regolamento di A69

Proviamoci un po’ tutti
Grazie

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Ora stiamo parlando di 10 milioni di fondi che sono scomparsi e della sanzione di Strasburgo ....vale per mogli ,mariti e figli....

E stiamo parlando della impreparazione delle forze dell ordine e dei giudici per cui servivano quei fondi

Possiamo fare un discorso logico e adulto per piacere .

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Per chi non volesse leggere l articolo ,parliamo di Trento ,dove in tre anni per danni morali tutta la provincia ha stanziato 130000 euro,probabilmente il comune a Trento spende di più per la carta igienica

Ora mi vado a cercare l articolo 3 della carta di Istambul dove si parla di chi può accedere a tali fondi
Fondo di solidarietà per vittime di violenza: arriva il risarcimento danni morali
Con un provvedimento a doppia firma, degli assessori Luca Zeni e Sara Ferrari, oggi la Giunta provinciale ha approvato la nuova disciplina del fondo di solidarietà per le vittime di violenza, mediante la quale la Provincia interviene in favore delle vittime anticipando l'eventuale risarcimento del danno morale riconosciuto in loro favore con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Le risorse messe a disposizione sono pari a 130.000 euro, suddivise in 30.000 per i mesi rimanenti del 2016, 50.000 per il 2017 e altrettanti per il 2018. Possono accedere al fondo non solo le donne vittime di violenza, ma anche uomini e minori se i reati rientrano nell'ambito della violenza domestica.
"Sono diversi i progetti che vedono la Provincia impegnata in prima fila nell'informazione, sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere - spiega l'assessora Sara Ferrari - purtroppo i dati ci indicano che il fenomeno è diffuso anche nel nostro territorio, ma assistiamo ad un emergere dal silenzio perché le donne reagiscono di più in relazione alla consapevolezza dei servizi di assistenza messi a disposizione. Da parte pubblica dobbiamo concentrarci sulla prevenzione e sull'educazione di genere nelle scuole, per insegnare ai giovani a rapportarsi tra di loro con rispetto. E se in Trentino il lavorare assieme fra diversi enti e soggetti è una realtà, pensiamo al Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza, c'è tuttavia lo spazio per fare anche qualcosa di più, come dimostra questa iniziativa".

Prevenzione dunque ma anche tutela con iniziative concrete per migliorare l'assistenza alla vittime: "Con il provvedimento adottato oggi è ora possibile anticipare una quota del risarcimento del danno morale stabilito dall'autorità giudiziaria - ricorda l'assessore Luca Zeni -. Inoltre dall'ottobre dello scorso anno le donne vittime di violenza possono accedere anche alle prestazioni sanitarie aggiuntive riconosciute dalla Provincia, rispetto a quelle del servizio sanitario nazionale, quali ad esempio quelle odontoiatriche. In futuro vorremmo poi sperimentare un modello innovativo di intervento multidisciplinare di presa in carico delle vittime, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'azione a contrasto della violenza, sulla base dell'efficace esperienza anglosassone, conosciuta come Metodo Scotland".

Requisiti per l'accesso al fondo:

residenza in provincia di Trento (sia al momento della domanda sia alla data di commissione del fatto riconducibile ai reati considerati);
ICEF ≤ 0,40(per il calcolo è considerato nucleo fam. ai sensi di disciplina ICEF escluso il componente tenuto al risarcimento del danno).
Condizione per l'accesso al fondo:
Titolo esecutivo fondato su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, non antecedente al 1° gennaio 2015, di condanna al risarcimento del danno morale, quantificato anche in forma provvisionale, per uno dei reati contemplati da:

comma 4-ter dell’articolo 76 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuale con minore, stalking, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, ecc.);
articoli 571 (abuso mezzi correzione), 575 nella forma tentata (omicidio), 582 escluso il comma 1 (lesione personale), 583 (lesione personale aggravata), 584 nella forma tentata (omicidio preterint.), 612 escluso il comma 1 (minaccia), del codice penale, consumato o tentato sul territorio italiano.
Uomini e minori vittime di violenza:
Possono accedere al fondosolo se i reati rientrano nell’ambito della violenza domesticaai sensi della Convenzione di Istanbul (l'art. 3 della Convenzione dà questa definizione di violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima).

Misura dell’anticipazione e modalità di calcolo

quanto dovuto dall’obbligato a titolo di risarcimento del danno morale è anticipato nella misura del 30%.
è però stabilita una franchigia di € 3.000 e un’anticipazione massima di € 5.000.
Domanda
Può essere presentata a:

servizio politiche sociali;
sportelli periferici di informazione e assistenza al pubblico della Provincia.
Va allegato il provvedimento dell’autorità giudiziaria di riconoscimento del risarcimento del danno.
Può essere presentata un’unica domanda con riferimento al risarcimento danno per cui è richiesta l’anticipazione, anche se poi l’autorità giudiziaria ridetermina il risarcimento.
La domanda può essere presentata entro 5 anni dalla data di adozione del provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La violenza di genere in Trentino
La legge provinciale 6 del 9 marzo 2010, "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime" ha posto le basi in Trentino per l'attivazione di una molteplicità di iniziative. Non appena approvata la legge da subito è stato costituito il Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza, dal quale si è generata la Rete dei soggetti antiviolenza, grazie a una sinergia tra pubblico e privato che si va consolidando anno dopo anno. La raccolta di dati e informazioni avviata dal 2012 fra Provincia e Forze dell'Ordine, ha permesso di dar vita ad un sistema di rilevazione e di monitoraggio capillare delle denunce. Oggi questo sistema consente di ricavare indicazioni affidabili per sapere quali caratteristiche assume in Trentino il fenomeno della violenza di genere, come si evolve nel tempo, quali azioni sono più efficaci per contrastarlo e per dare assistenza alle vittime.
Le denunce in provincia di Trento, sporte da donne per reati ascrivibili ad episodi potenzialmente connessi a violenza di genere, sono state nel 2014 in totale 608 fra denunce presentate a Polizia di Stato e Carabinieri (542) e Polizia Locale e Procura; nel quadriennio 2011-2014 sono state in tutto 2301, in termini statistici una denuncia ogni 69 donne.
Nella metà delle denunce il presunto autore è una persona conosciuta dalla vittima, proviene dalla cerchia familiare, è il partner, attuale o passato, oppure da un altro familiare: si tratta del 54% delle denunce. Non è questa una novità: la relazione affettiva è anche l'ambito in cui si sperimenta il potere e la violenza ne è spesso l'espressione.
L'approvazione di nuove norme ha fatto aumentare la sensibilità e la non tolleranza verso alcuni comportamenti: è aumentato infatti il numero degli ammonimenti d'ufficio, il cui obiettivo è essenzialmente quello di "richiamare" l'autore della violenza e bloccare in questo modo una eventuale recidiva: dai 12 nel 2011 ai 137 nel 2014.
Per quanto riguarda i servizi residenziali (case rifugio e centri di prima accoglienza) e non residenziali, il trend è sostanzialmente stabile. I bambini accolti dai servizi residenziali nel 2014 sono stati 76, prevalentemente in età prescolare.


8 anni fa
Coppia
Lazio, Roma
CERTIFICATO

Qui dal 28.10.2016 -
Maria I d'Inghilterra, detta la Sanguinaria.
Elizabeth Bathory o anche Contessa sanguinaria, è la serial killer donna più famosa della storia.
Ilse Koch, viene ricordata come la strega del campo di concentramento di Buchenwald.
Madame Popova, vero nome ed età sconosciuti per questa criminale russa a metà strada tra serial killer e assassino a pagamento.
Belle Gunness, forse la più prolifica serial killer che gli Stati Uniti abbiano mai visto.

E, naturalmente, non sono le sole, c'è una compagnia ben nutrita, basta fare un salto su Wikipedia come ho fatto io.
Dire quindi che la donna in quanto tale è un essere scevro dalla violenza è un'enorme bestialità ed io non credo che qui dentro, come da nessuna parte peraltro, qualcuno la voglia sostenere.
Il discorso però verte sul fenomeno sociale e la violenza maschile sulle donne indubbiamente lo è, quella femminile sugli uomini no, sebbene naturalmente, come ripeto, esiste.
Sulla nostra società occidentale "matriarcale" stenderei un velo pietoso: basti pensare che è relativamente poco che abbiamo diritto al voto ed il "delitto d'onore" in Italia è stato abolito nel 1981 (e qui, non l'ho fatto, sarebbe stato interessante vedere quante vittime donne e quante uomini ci sono state).
Pallina

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Questo l articolo di legge sulla violenza domestica del 2001 si evince che anche il coniuge uomo è soggetto garantito dall ordinamento penale e civile
Nulla ha a che fare con le leggi contro il femminicidio che sono altri articoli successivi che approfondiscono la violenza di genere e riconoscono nella donna e nei minori i soggetti “ prevalentemente “ deboli in riferimento alla carta di Istambul approvata praticamentecin tutta Europa e che ha dato la stura alle sanzioni europee per i ritardi di applicazione in Italia
LEGGE 4 aprile 2001, n.154

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

(G.U. SERIE GENERALE N. 98 DEL 28/4/2001)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico ministero puo' chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata".
2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 282-bis. - (Allontanamento dalla casa familiare). - 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' altresi' ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento.
Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se e' revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280".

Art. 2.
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile e' inserito il seguente:

"Titolo IX-bis.

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari).
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.
Art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione). Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresi', ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimita' dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice puo' disporre, altresi', ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonche' delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non puo' essere superiore a sei mesi e puo' essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalita' di attuazione. Ove sorgano difficolta' o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piu' opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario".

Art. 3.
(Disposizioni processuali)

1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"CAPO V-bis.
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 736-bis. (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari). Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui e' affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, puo' adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, e' ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutivita' dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti".

Art. 4.
(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le parole:
"procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,".

Art. 5.
(Pericolo determinato da altri familiari)

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza e' proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale e' tenuta la condotta pregiudizievole.

Art. 6.
(Sanzione penale)

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e' punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresi' l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

Art. 7.
(Disposizioni fiscali)

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonche' i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonche' dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole e' tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale e' stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si e' svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-ter del codice civile.
2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Quotato da pinkoepallina,
Maria I d'Inghilterra, detta la Sanguinaria.
Elizabeth Bathory o anche Contessa sanguinaria, è la serial killer donna più famosa della storia.
Ilse Koch, viene ricordata come la strega del campo di concentramento di Buchenwald.
Madame Popov [...]
Eccola 💗
Questo intendevo per approccio adulto , nessuno mai qui si è sognato di indicare le donne come scevre da atti di violenza in ogni caso ho postato sia i principi della convenzione di Istambul da cui nascono le leggi italiane che considerano specificamente e in tutta Europa il fenomeno sociale che le normative generiche in termini di violenza domestica che non discriminano i reati e i danni secondo il sesso!

Quindi siamo in presenza sia di norme generiche che garantiscono il diritto del coniuge abusato che di norme per la violenza sulle donne considerato un reato sociale

Dovremmo essere tutti contenti 🙂

P.s. Ho girato in lungo e in largo il codice penale (he he he penale ) e non parla di leggeri foulard di seta teneramente avvolti intorno ai polsi di amiche bone ....la cosa mi rinfranca assai 💋 💋 💋 💋 💋

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Quotato da MasaHitomi,
Quotato da Maratgtow,
Quotato da mishaemasha,

Eccola 💗
Questo intendevo per approccio adulto , nessuno mai qui si è sognato di indicare le donne come scevre da atti di violenza in ogni caso ho postato sia i principi della convenzione di Istambul da cui nascono le leggi italiane che considerano specificamente e in tutta Europa il fenomeno sociale che le normative generiche in termini di violenza domestica che non discriminano i reati e i danni secondo il sesso!

Quindi siamo in presenza sia di norme generiche che garantiscono il diritto del coniuge abusato che di norme per la violenza sulle donne considerato un reato sociale

Dovremmo essere tutti contenti 🙂

P.s. Ho girato in lungo e in largo il codice penale (he he he penale ) e non parla di leggeri foulard di seta teneramente avvolti intorno ai polsi di amiche bone ....la cosa mi rinfranca assai 💋 💋 💋 💋 💋
Già, ma se poi gli uomini non denunciano ed i giudici non condannano per le ragioni socioculturali che da due giorni cerco di evidenziare, le leggi servono a poco visto che l'uguaglianza nella giustizia non è garantita di fatto. Ripeto che c'è bisogno di leggi speciali per tutelare gli uomini dalla violenza e prepotenza femminile.
Scusa, ma se vuoi un mondo diverso, inizia a cambiarlo...visto che dici di aver subito violenze, potevi denunciarle ste donne cattivone!

@Misha per favore posso avere il link dove posso leggere l'articolo? Sono giovane ma mi sono una babbiona dentro, mi da fastidio agli occhi (tanto belli quanto antipatici i miei, molto fotosensibili) leggere cose molto lunghe con sfondo bianco, quindi per leggere cose lunghe di solito dal link posso utilizzare la modalità lettura che ho impostato su sfondo grigio 💗 e mi interessa leggerlo! Grazieeee 🙂
Tesoro, li ho chiusi ....ma mi fa molto piacere che ti sei appassionata, o copiincolli il testo è te lo trova Google o metti nell help di ricerca le parole chiave
Carta di Istambul, e norme sulla violenza domestica se ne cade il web, anzi puoi postare altri link

Asp questo lo ho ritrovato,parti da qui e a grappolo ne trovi altri

http://www.altalex.com/documents/news/2002/09/19/misure-contro-la-violenza-nelle-relazioni-familiari?utm_source=Altalex&utm_medium=Referral&utm_campaign=Box-leggi-anche

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Quotato da Maratgtow,
Quotato da MasaHitomi,
Scusa, ma se vuoi un mondo diverso, inizia a cambiarlo...visto che dici di aver subito violenze, potevi denunciarle ste donne cattivone!
Secondo te avrei dovuto, da solo e senza il supporto di nessuna istituzione, senza un sistema di leggi adeguato, sostenere le spese di un processo (a diciotto anni di età) contro ragazze di famiglia economicamente più forte della mia, rischiando di perdere la causa?

Si
Io veramente mi chiedo se sei un essere umano o una iena.
Signori , masa ,chiaro che si tratta di un troll
Se lo segnaliamo cè lo troviamo tra due minuti di nuovo qua,
Ignoratelo per cortesia !
Grazie 🙂

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Quotato da Goodgirl,
Quotato da Maratgtow,

Ho già spiegato, e meglio di me l'ha fatto Spettro82, che non c'è nessuna incongruenza. Un conto è essere stuprati ed un conto è condurre una pratica erotica introspettiva in modo sicuro, sano e consensuale (e per certi versi terapeutico). Tu dove la vedi l'incongruenza, scusa? Magari ho dato segno di incongruenza senza accorgermene.
non tutti lo comprendono perchè non tutti usano la sessualità anche come mezzo di conoscenza di se stessi. Però sarebbe fantastico se non provassero a straparlarne, almeno.
Pratiche sm e bondage molti le comprendono qui....proprio per questo non entrano nel discorso della violenza ,quindi cerchiamo di non fare o.t.
Grazie per la giusta precisazione

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Quotato da Coppia4050,
Ma dei Re Magi, chi era leader, quello che decideva chi poteva e chi no? E quello che subiva? E quello che non contava una mazza invece?
Quello che portava la mirra....diceva troisi ,io capisco l oro e l incenso ma ....che è sta mirra?

Hey finiscila di cazzeggiare pure tu però... 💋

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Quotato da Bull79tn,
Questo è un video molto interessante...

https://m.youtube.com/watch?v=HLrTj9THN2Y
Finalmente un filino di ironia nelle tue convinzioni?

Comunque:
uomini amati dalle donne sono uomini pacifici
La hai sentita?

8 anni fa
Coppia
Veneto, Padova
Qui dal 11.07.2012 -
Quando si arriva a pag.100 che sia risolta la questione 🙂

8 anni fa
Coppia
Abruzzo, Pescara
CERTIFICATO

Qui dal 29.10.2016 -
Quotato da padovani,
Quando si arriva a pag.100 che sia risolta la questione 🙂
Assolutamente no!
Sei distratta, qui è come il tavolino del bar...ma si parlerà solo di questo, non si chiude cara!
P.s. Sempre con il permesso della reda!

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