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Cosa dice la legge italiana sul Naturismo


Naturismo 02.08.2017 55   |   Canali: naturismo nudismo

Cosa dice la legge italiana sul Naturismo

Nudismo e naturismo sono una pratica irrinunciabile per molti; ma cosa dice la legge italiana in proposito?

In Italia vi sono pochi luoghi pubblici - spiagge, fiumi e laghi - ufficialmente riconosciuti dalle amministrazioni locali quali siti espressamente destinati alla pratica del naturismo ma esistono diversi altri posti in cui la presenza dei naturisti, seppur non autorizzata, è ampliamente tollerata.
Purtroppo, in questi contesti, può capitare di dovere affrontare la contestazione da parte delle forze di polizia del famigerato art. 726 del Codice Penale, riguardante atti contrari alla pubblica decenza, con il conseguente rischio di finire di fronte al giudice di pace, che può infliggere una condanna di tipo penale, oltre ad una ammenda variabile da 258 a 2582 Euro.

Dal 2000 però, grazie alle sentenze 3557 e 1765 della Corte di Cassazione, qualcosa è cambiato, e la nudità naturista è diventata legale in tutti quei luoghi pubblici abitualmente frequentati da nudisti e naturisti.

In sintesi le due sentenze affermano che:

- "Non può considerarsi indecente la nudità integrale di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata".
- "La nudità dei genitali può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è concretamente inserita.
[...] e addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista)".

Pertanto, in caso di accanimento da parte delle forze dell'ordine, basterà mostrare una copia delle suddette sentenze - e, volendo, la tessera INF ed un elenco ufficiale dei siti che nella prassi sono destinati al naturismo - per potersi difendere con degli argomenti legali a tutela del diritto alla nudità.

In Commissione Affari Sociali giacciono da anni due proposte di legge che, a partire dalle sentenze della Corte di Cassazione, dovrebbero regolamentare in maniera chiara ed univoca la pratica del naturismo, delegando a Regioni ed Enti Locali la possibilità di recepire le istanze delle associazioni naturiste e di individuare le aree pubbliche da destinare alla pratica del naturismo. Ma la macchina legislativa è lenta a partire e si procede a suon di ricorsi e sentenze straordinarie per salvaguardare il diritto alla nudità pubblica.

In tutti i contesti di natura privata (case, villaggi vacanze, campeggi) è invece possibile praticare, senza alcun tipo di restrizione o di rischio, il naturismo individuale o collettivo.
Le strutture turistiche, assolti gli obblighi di legge relativi alla loro specifica attività ricettiva (obblighi determinati dalle leggi statali e regionali sul turismo, quali la legge 626, le leggi sanitarie, le autorizzazioni comunali), possono operare da strutture tessili o naturiste, semplicemente inserendo il naturismo nel proprio regolamento interno. Questo vale persino per gli stabilimenti balneari, che a seguito della concessione demaniale ad un gestore,
sono equiparati a luoghi di proprietà privata.

In Italia, tra gli associati e gli occasionali, si stima la presenza di circa 1 milione di naturisti. In Europa, in totale, si arriva a 14 milioni di praticanti.
Vivere allo stato di natura sembra dunque essere un'esigenza particolarmente diffusa ed un diritto per il quale vale la pena battersi con serietà e costanza.

Siete pronti a spogliarvi, amici?


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